CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Validità
Le presenti condizioni generali di vendita regolano i rapporti intercorrenti tra Camfil S.p.A. (fornitore) e l’acquirente. Ai fini della fornitura non sono ammissibili deroghe al presente documento, salvo preventiva espressa approvazione scritta tra le parti. La mancata richiesta da parte dell’Acquirente di conformarsi alle previsioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di vendita non comporta la rinuncia all’esercizio dei diritti ivi previsti.

 

2. Prevalenza

Le presenti Condizioni Generali di Vendita possono essere derogate solo mediante espressa pattuizione scritta tra le parti, contenuta in uno dei seguenti documenti e successive revisioni:
a) Contratto e condizioni del contratto ad esso allegate;
b) Conferma d’ordine inviata dal fornitore all’acquirente;
c) Ordine di acquisto ricevuto dall’acquirente;
d) Specifiche tecniche;

 

3. Emissione conferma d’ordine
Ciascuna conferma d’ordine verrà redatta in forma scritta e inviata all’acquirente in seguito al ricevimento da parte del fornitore dell’ordine di acquisto o dell’offerta commerciale sottoscritta per accettazione. In assenza di invio della conferma d’ordine l’ordine dell’Acquirente non si riterrà accettato.
Entro 3 giorni lavorativi dall’invio della conferma d’ordine, in assenza di richiesta di modifiche la stessa si intenderà completamente accettata da parte dell’Acquirente. Il Fornitore e l’Acquirente non potranno apportare modifiche alla conferma d’ordine o all’ordine d’acquisto senza la preventiva autorizzazione scritta della controparte.

 

4. Esecuzione della fornitura e consegna
Camfil S.p.A. si impegna a fornire i Prodotti oggetto del Contratto o dell’Ordine di Acquisto come riportati nella conferma d’ordine inviata all’acquirente. Le consegne, ove non diversamente specificato, potranno aver luogo anche in maniera frazionata purché entro un arco di tempo ragionevole in base ai termini di consegna richiesti dall’Acquirente e con quest’ultimo concordati.
Se non espressamente concordato tra le parti le modalità di consegna si intendono nel rispetto degli standard Incoterms 2020 “EX WORKS” stabiliti dalla Camera di Commercio Internazionale. La merce sarà resa disponibile per il ritiro dell’acquirente presso i magazzini del fornitore a partire dal momento di ricezione del relativo avviso di merce pronta e negli orari in esso riportati.

 

5. Deposito in magazzino
L’acquirente, se non diversamente pattuito, si obbliga a ritirare la merce predisposta presso i magazzini del fornitore, in proprio o tramite proprio vettore incaricato, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di merce pronta. Contemporaneamente, il fornitore si obbliga a custodire le merci in giacenza presso i propri magazzini garantendo tutte le procedure atte ad assicurare la copertura dei rischi derivanti dallo stoccaggio.
Trascorso suddetto periodo il fornitore avrà la facoltà di trasferire la custodia dei beni a soggetti terzi da esso individuati e a riaddebitare all’acquirente il costo di magazzinaggio sostenuto.


6. Obblighi del Fornitore
Il fornitore si impegna a completare la fornitura nei tempi e secondo le modalità concordate dalle parti. Il fornitore garantisce che i prodotti oggetto della fornitura sono esenti da vizi e/o difformità che possono rendere i prodotti non idonei all’uso al quale sono destinati o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore o il funzionamento.
In caso di vizi o difformità il fornitore si impegna a sin da ora a sostituire i prodotti con altri esenti da difetti salvo l’ulteriore risarcimento per danni cagionati dai vizi dei prodotti forniti. Altresì il fornitore riconosce all’acquirente un periodo di garanzia di 12 mesi sui prodotti forniti.
Inoltre, il fornitore si obbliga a garantire:
a) Il rispetto degli standard di salute e sicurezza sul lavoro a presidio della catena di approvvigionamento riconosciuti dagli organismi nazionali e sovranazionali;
b) Il rispetto della legislazione in tema di tutela ambientale;
c) Il rispetto della normativa in materia di proprietà intellettuale;

 

7. Obblighi dell’Acquirente
L’acquirente garantisce il pagamento della fornitura nei tempi e nelle modalità convenuti nella conferma d’ordine o nell’ordine di acquisto.
L’acquirente si obbliga a comunicare tempestivamente in forma scritta ogni difformità riscontrata nei documenti ricevuti dal fornitore al fine di poter procedere a una revisione del Contratto o dell’ordine di Acquisto.
L’acquirente si impegna a verificare l’integrità dei prodotti acquistati presso i magazzini del fornitore, tramite personale da esso incaricato, prima di procedere al trasporto dello stesso.
La sottoscrizione del documento di trasporto, se non diversamente concordato, costituirà accettazione della fornitura da parte dell’acquirente.
Inoltre l’acquirente si impegna a ritirare i beni acquistati e resi disponibili presso i magazzini del fornitore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’avviso di merce pronta, accettando sin da ora i costi derivanti da eventuali ritardi o inadempimenti.
Infine, si obbliga inderogabilmente al rispetto della Global Trade Policy adottata dal fornitore come meglio specificata al paragrafo successivo nonché del Codice di Condotta con particolare riferimento a:
a) Principi etici nella gestione del business;
b) Tutela e rispetto dei diritti umani e delle condizioni di lavoro;
c) Rispetto degli standard di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) Rispetto della normativa nazionale e internazionale in materia di tutela ambientale;

 

8. Camfil Global Trade Policy
In ottemperanza alle disposizioni adottate dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dagli Stati Uniti in tema di prodotti Dual Use, misure con finalità di antiterrorismo e regime sanzionatorio che regolano gli scambi internazionali il Fornitore ha adottato un’apposita procedura in tema di esportazioni volta ad identificare i soggetti e i paesi ultimi destinatari dei beni oggetto di fornitura.
In particolare con l’emissione dell’ordine l’Acquirente accetta di non vendere o trasferire la titolarità dei prodotti forniti da Camfil a terze parti incompatibili con quelle indicate negli “elenchi delle parti vietate” o destinati ad applicazioni o usi in contrasto con le leggi e i regolamenti sul controllo delle esportazioni adottati dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti, dalle Nazioni Unite o da ogni altro ordinamento applicabile.
L’Acquirente dichiara altresì che se stesso e il proprio cliente finale non sono posseduti, per il 50% o più, direttamente o indirettamente da uno o più soggetti inclusi negli “elenchi delle parti vietate” o agire per conto di o a beneficio di, direttamente o indirettamente, una di queste ultime.
Con “elenchi di parti vietate” si intende qualsiasi elenco pubblicato dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti o da altri paesi di volta in volta aggiornati, incluso, ma non limitato:

  • L’elenco dei cittadini designati e delle persone interdette gestito dall’Ufficio per il controllo dei beni esteri degli Stati Uniti (OFAC)
  • L’elenco delle entità e delle persone interdette tenuto dal Bureau of Industry e Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti (BIS)
  • L’elenco delle parti legalmente o amministrativamente precluse mantenuto dalla Direzione della Difesa dei Controlli Commerciali del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti;
  • L’elenco consolidato delle persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni finanziarie dell’Unione Europea;
  • L’elenco consolidati delle persone, gruppi ed entità soggetti a sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

A tal proposito l’Acquirente, qualora i beni acquistati fossero oggetto di futura esportazione, si obbliga a:

a) Osservare i divieti e le restrizioni derivanti dalla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale verificando che tale comportamento sia esteso anche ai propri partner commerciali
b) Comunicare al Fornitore, contestualmente all’invio dell’ordine o contratto di acquisto la destinazione o il destinatario finale dei beni oggetto della fornitura
c) Consegnare al Fornitore l’eventuale documentazione necessaria volta all’identificazione dell’utente finale, alla destinazione d’uso dei prodotti forniti, nonché laddove necessario, la copia delle licenze o dei permessi richiesti dalla normativa internazionale.
d) Informare immediatamente il Fornitore di qualsiasi cambiamento di proprietà, controllo e/o altre circostanze che potrebbero costituire una violazione di questa clausola.
e) Non esportare direttamente o indirettamente le merci acquistate dal fornitore nei territori di Crimea/Sebastopoli/Donetsk/Luhans, Iran, Syria, Russia, Bielorussia, Cuba e Nord Corea

L'Acquirente non farà nulla che possa indurre il Fornitore a violare le Leggi sull'esportazione e dovrà proteggere, indennizzare, difendere e tenere indenne il Fornitore da eventuali multe, sanzioni, perdite e responsabilità sostenute dall'Acquirente a causa del mancato rispetto di questa clausola di conformità commerciale.
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente paragrafo è da ritenersi come violazione sostanziale delle obbligazioni contrattuali e causa di recesso del contratto come meglio specificato nel paragrafo 10 delle presenti condizioni di vendita. Il Fornitore pertanto si riserva il diritto di rifiutare di stipulare o eseguire nonché annullare qualsiasi ordine a sua esclusiva discrezione se ritiene che l’Acquirente non abbia rispettato la presente clausola di conformità commerciale.


9. Cedibilità
Le parti non potranno cedere a terzi, anche solo parzialmente, il contratto o i diritti e le obbligazioni da esso derivanti previo consenso in forma scritta da parte della controparte.

 

10. Cause di recesso
Le parti potranno recedere con effetto immediato dal contratto o dall’ordine di acquisto dandone comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla controparte entro 2 giorni lavorativi dall’invio della conferma d’ordine da parte del Fornitore.
Inoltre le parti avranno diritto di recedere con effetto immediato dal Contratto e/o dall’Ordine di Acquisto qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) Una delle parti venga coinvolta in un processo di liquidazione volontaria e qualunque procedura prevista dalla legge fallimentari;
b) Una delle parti risulti soggetta a molteplici protesti, procedure esecutive incluso il mancato rispetto delle scadenze di pagamento verso i propri dipendenti e fornitori;
c) Una delle parti non approvi il proprio bilancio entro i termini stabiliti dalla legge;
d) Una delle parti si trovi in una delle situazioni previste dagli articolo 2447 o 2482-ter del Codice Civile;
e) Un esponente di una delle parti sia condannato, anche in primo grado, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati finanziari e societari nonché reati relativi ad organizzazioni criminali;
f) Nel caso di grave inadempimento di una delle parti nel rispetto delle obbligazioni derivanti dal contratto di fornitura stipulato incluse le pattuizioni in tema di rispetto della Global Trade Policy adottata dal Fornitore, di riservatezza e di tutela della privacy;
g) Cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà di ciascuna delle parti

In caso di risoluzione del contratto e fatto salvo ogni rimedio a disposizione delle parti, a partire dall’eventuale comunicazione di recesso o risoluzione per inadempimento:
a) Il fornitore consegnerà all’acquirente tutte le merci pronte per la consegna entro 10 giorni lavorativi dalla data di risoluzione o recesso;
b) L’Acquirente riconoscerà al Fornitore il valore dei beni forniti sino alla data di avvenuta comunicazione della risoluzione o recesso;
c) Le parti sospenderanno ogni attività relativa all’esecuzione del contratto;
d) E’ fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di richiedere alla controparte il risarcimento dei danni causati o i maggiori costi sostenuti derivanti dalla risoluzione del contratto;

 

11. Riservatezza
Le parti si impegnano, consapevoli che il mancato rispetto di quanto segue può essere considerato quale causa di grave inadempienza:
a) a mantenere il più assoluto riserbo su tutti i dati, le informazioni e/o i documenti, di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto instaurato, nonché a consentire l’accesso ai predetti dati, informazioni e/o documenti esclusivamente ai soggetti che debbano necessariamente averne conoscenza per garantire una precisa e puntuale esecuzione del Contratto;
b) ad utilizzare i dati, le informazioni e/o i documenti, comunque conosciuti, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali, restando in ogni caso esclusa ogni diversa forma di utilizzo.

 

12. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti tra le parti, autonomi titolari del trattamento, e da queste liberamente conferiti ovvero forniti da terzi nell’ambito del rapporto instaurato tra queste, saranno utilizzati per le seguenti finalità:

  • esecuzione di obblighi contrattuali;
  • conformità alle richieste giuridicamente vincolanti per adempiere un obbligo legale, regolamenti o provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nonché per difendere un diritto in sede giudiziaria.

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, compreso il tempo di conservazione dei dati stessi, che non potrà essere inferiore alla durata del contratto, oltre alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato e della possibilità dello stesso di avanzare reclami dinnanzi all’Autorità di Controllo, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016.


13. Lingua del contratto, legge applicabile e comunicazioni
Il Contratto e tutta la documentazione e le comunicazioni ad esso relative devono essere redatti in lingua italiana o inglese e, in ogni caso, sono regolati dalla legge italiana, a prescindere dalla normativa sul conflitto di leggi. Eventuali comunicazioni, invio di documenti, osservazioni o richieste tra le parti potranno avvenire presso la sede legale delle stesse e/o altro domicilio eletto, così come risultanti dai documenti contrattuali, o tramite consegna diretta al suo legale rappresentante.
Le parti hanno l’onere di informare l’Acquirente per mezzo di lettera a mezzo posta elettronica certificata in caso di qualunque variazione di sede; in mancanza, l’invio s’intenderà regolarmente eseguito all’indirizzo disponibile.

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